Ecobonus per la riqualificazione energetica: parliamo di detrazione fiscale

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Cosa sono gli Ecobonus

Gli ecobonus sono agevolazioni che danno diritto alla detrazione fiscale per chi effettua lavori in casa mirati a ridurre l’impatto ambientale e favorire il risparmio energetico. Riguardano le spese legate al riscaldamento (caldaie, riscaldamenti a pavimento), alle finestre e infissi, agli interventi di coibentazione, all’installazione di pannelli solari e la sostituzione degli impianti di climatizzazione, tutto ciò per favorire risparmio e maggiore efficienza energetica.

La detrazione Irpef spettante per questo tipo di interventi solitamente è al 65% con alcune variazioni nei singoli casi.

L’Ecobonus è stato prorogato infatti, dalla Legge di Bilancio 2018 con diverse modifiche, novità, ma anche conferme. Il bonus viene erogato nella forma di riduzione delle imposte dovute, in 10 rate annuali di pari importo.

Chi può richiedere gli Ecobonus

Per richiedere la detrazione per la riqualificazione energetica è necessario che l’intervento sia effettuato su immobili o edifici già esistenti, provando tempestivamente la loro esistenza dal pagamento dell’ICI/IMU o dalla presentazione dei dati catastali.

Gli ecobonus sono rivolti a tutti i contribuenti privati residenti e non residenti, titolari d’impresa (con partita iva) e possessori, a qualsiasi titolo, di immobili, in favore dei quali vengono posti in essere interventi di riqualificazione energetica. Inoltre, familiari conviventi col soggetto titolare dell’immobile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo, possono usufruire anche della detrazione fiscale ecobonus.
Dal 2018 possono richiedere la detrazione anche i contribuenti incapienti (con reddito inferiore alle soglie minime) in relazione alle spese sostenute in edifici privati.

Legge di Bilancio 2018 nuove detrazioni fiscali

Come accennato l’ecobonus generalmente permette la detrazione al 65%. La nuova legge di Bilancio 2018, manovra da 20 miliardi, ha stabilito per le abitazioni private, le differenze di detrazione in alcuni casi.

Sostituzione infissi, bonus ristrutturazione e bonus mobili

Dal 2018 l’aliquota si abbassa al 50% per le spese riguardanti l’acquisto e la posa di infissi e schermature solari.

Viene confermata la detrazione al 50% per i lavori di ristrutturazione eseguiti su abitazioni private fino al 31 dicembre 2018. Inoltre è confermata anche la possibilità, per chi usufruisce del bonus ristrutturazione, di aggiungere anche la detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici classe A+ (A per i forni) fino a una spesa complessiva di massimo 10.000 euro.

Bonus caldaia 2018

Chi decide di sostituire il proprio impianto di climatizzazione invernale con una caldaia a condensazione di classe A dotata di sistemi di termoregolazione più avanzati, impianti ibridi assemblati in fabbrica, generatori d’aria calda a condensazione, micro cogeneratori, può usufruire della detrazione al 65%. Se la caldaia a condensazione è solo di classe A l’irpef è al 50%; mentre se la caldaia installata è di classe B la detrazione è allo 0%.

Sisma bonus 2018

Per gli interventi sulle abitazioni private in area sismica 1,2,3 sono confermati i bonus con detrazioni dal 50% all’80%, in base al livello di modifiche apportate, al fine di garantire un abbattimento del rischio sismico, per una spesa di massimo 96.000 per ogni abitazione.

Bonus verde 2018

Il bonus verde è la vera novità della nuova legge, riguarda la detrazione al 36% prevista per gli interventi di “sistemazione a verde” degli immobili. Il bonus è rivolto a tutti i contribuenti posssessori di immobili, purchè compiano interventi del tipo:

  • sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi
  • realizzazione di coperture a verde
  • realizzazione di giardini pensili
  • progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi

La spesa massima per poter detrarre il bonus è di 5.000 euro e vale anche per interventi sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali.

Tetti massimi di spesa detraibile

L’importo totale massimo sul quale detrarre l’ecobonus è suddiviso nel seguente modo:

  • 100.000 euro per interventi di riqualificazione energetica di edifici già esistenti;
  • 60.000 euro per gli interventi sull’involucro dell’edificio; oppure per l’installazione di pannelli solari utili alla produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università;
  • 30.000 euro per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, cioè caldaie a condensazione, pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia o installazione di impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
  • nessun tetto massimo di spesa per l’acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali finalizzati al controllo a distanza degli impianti.

Ecobonus nei condomini

In sostanza sono state confermate le detrazioni fiscali del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni dei condomìni.

Da notare, però, anche stavolta, le particolari casistiche stabilite dalla Legge di Bilancio 2018.

L’Ecobonus può essere del 70% per gli interventi sull’intero involucro con un’incidenza superiore al 25% della superficie dell’edificio condominiale, e al 75% per miglioramento della prestazione energetica sia invernale che estiva.

Se gli interventi interessano le parti comuni condominiali ma non riducono il rischio sismico, l’importo di detrazione può variare dal 70% al 75%.
In questi casi, la spesa massima detraibile deve essere di 40.000 euro per unità immobiliare.

Dal 2018 gli incentivi possono arrivare fino all’85% (con spesa massima di 136.000 euro per unità immobiliare) nei casi di miglioramento sismico condominiale.

Cessione del credito sugli ecobonus

Riguardo le detrazioni previste dall’ecobonus, esiste anche la possibilità di monetizzare subito il bonus saldando parte dei lavori di riqualificazione energetica con esso. Questa condizione si chiama cessione di credito ed è pensata appositamente per chi non dispone di liquidità a sufficienza per poter svolgere tali interventi.

Fino al 2017 la cessione era riservata solo ai soggetti incapienti, cioè i no tax area, oggi coinvolge tutti i soggetti che sostengono le spese in questione, tali soggetti possono anche cedere il credito a loro volta.

I bonus possono essere ceduti in contanti ed in un’unica soluzione (a fronte delle 10 rate dello stesso importo riconosciute dalle riduzioni imposte Irpef o Ires dovute) a:

  • i fornitori di beni e servizi che hanno svolto gli interventi di riqualificazione
  • gli altri soggetti privati, per tali intendendosi, oltre alle persone fisiche, anche i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo o d’impresa, anche in forma associata (società ed enti)
  • soggetti “plurali” (come i consorzi) dove siano presenti, anche se non in forma maggioritaria, banche o finanziarie, in modo da facilitare l’assorbibilità della cessione e allargare il mercato.
  • Energy Service Companies (ESCO), società che effettuano interventi per l’efficientamento energetico accollandosi il rischio finanziario
  • Società Servizi Energetici (SSE), che offrono servizi integrati per la realizzazione ed eventuale gestione degli interventi di risparmio energetico[circolare delle Entrate 11/E del 30 aprile 2018]
  • banche e intermediari, solo da parte dei soggetti incapienti

Sono esclusi dalla categoria dei possibili cessionari, i Confidi con volumi di attività pari o superiori ai 150 milioni di euro, le società fiduciarie, i servicer delle operazioni di cartolarizzazione, le società di cartolarizzazione di cui alla legge 30 aprile 1999, n.130.

Riguardo gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni negli edifici condominiali, i condòmini possono optare per la cessione credito corrispondente alla detrazione ai fornitori (privati) che hanno effettuato i lavori, con facoltà successiva di cessione credito.

La legge di bilancio 2018 ha introdotto la possibilità di cedere il credito corrispondente anche alla detrazione spettante per interventi effettuati sulle singole unità immobiliari.

La detrazione non può essere ceduta ad istituti di credito ed intermediari finanziari, se non nel caso dei soggetti che si trovano nella no tax area (gli incapienti), i quali sono gli unici a poter cedere la detrazione sia a fornitori che hanno compiuto i lavori, sia ad altri privati, sia ad istituti di credito e intermediari finanziari, purché le condizioni di incapienza rimangano uguali all’anno precedente.

La circolare delle Entrate 11/E del 30 aprile 2018 ha ricordato inoltre che la cessione può essere fatta solo una volta (dopo la prima) «ai soggetti diversi dai fornitori, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione».

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