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Certificazione dell'efficienza energetica degli edifici
 
Dal 4 gennaio 2003 è in vigore la Direttiva UE del 16 dicembre 2002 che rende obbligatoria la certificazione energetica degli edifici (articolo 7). La Direttiva dovrà essere trasformata in legge nazionale entro il 4 gennaio 2006 e, a partire da quella data, tutti i locatori e i venditori di case e di appartamenti dovranno presentare agli affittuari e agli acquirenti un certificato che indica i consumi energetici per il riscaldamento e la produzione di acqua calda, nonché le emissioni di CO2. Il certificato dovrà inoltre riportare informazioni sull’involucro edilizio e sugli impianti tecnologici installati.
 
La certificazione energetica ha l’obiettivo di:
rendere più trasparente il mercato immobiliare, perché consente un confronto dei consumi energetici collegati all’immobile;
informare sugli impianti e i potenziali di risparmio energetico;
documentare lo standard energetico e tecnologico dell’immobile;
stimolare i proprietari a procedere al miglioramento energetico dei loro immobili;
essere uno strumento di marketing
contribuire alla tutela dell’ambiente
L’Italia ha recepito la Direttiva con il Decreto Legge 19 agosto 2005 n. 192 “Attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”. Riportiamo in breve i più importanti contenuti nel D.L.:
 
Art. 3 
Il D.L. viene applicato a:  
1) nuove costruzioni
2)edifici esistenti in caso di manutenzione straordinaria, di interventi installazione di impianti termici, di sostituzione di generatori di calore, ecc.
 
Entro un anno gli edifici nuovi e quelli esistenti, sottoposti a manutenzione straordinaria dovranno essere dotati di certificato energetico.
Art. 4
Il D.L. descrive la metodologia di calcolo e i requisiti della prestazione energetica. I decreti attuativi (da emettere entro 120 gg.) riguarderanno:  
a) criteri e metodologie di calcolo per il risparmio energetico; 
b) requisiti professionali e di accreditamento per la certificazione.
 
I decreti attuativi saranno adottati su proposta del Min.Att.Prod. di concerto con i Min.Infras. e Min. dell’Ambiente d’intesa con la Conferenza Unificata (Regioni), CNR, ENEA e CNCU (Comitato Nazionale Consumatori e Utenti).
Art. 6
Contenuti del certificato energetico:
a) Dati energetici dell’edificio  
b) Valori di riferimento di legge
c) Suggerimenti in merito agli interventi più significativi e convenienti per aumentare l’efficienza energetica  
 
Le guide nazionali saranno disponibili fra 180 gg.
Art. 8
La certificazione energetica include:
 
- Relazione tecnica – accertamenti ed ispezioni
- Modalità della Documentazione progettuale (prevista entro 180 gg.)
- Relazione delle prestazioni energetiche
 
e deve essere consegnata ai Comuni a fine lavori con asseverazione da parte della D.L.  
Art. 9
Funzione delle Regioni ed Enti locali
Art. 10
Monitoraggio, analisi, valutazione ed adeguamento della normativa energetica. Requisiti della prestazione energetica degli edifici
 
Fino ad emanazione dei Decreti attuativi si applica la Legge 10/91 con le modifiche apportate nell’All. n. I  
Art. 11
Norme transitorie (Titolo II) e Disposizioni finali (Titolo III)
Art. 13
Misure di accompagnamento:
- Sensibilizzazione degli utenti
- Aggiornamento del circuito professionale
- Formazioni di esperti qualificati ed indipendenti
Ogni transazione (compravendita, locazione) è parte integrante fondamentale  (è prevista la nullità del contratto in caso di mancato rilascio  Art. 15 n. 8). Le linee guida nazionali per la certificazione energetica prevedranno anche metodi semplificati di calcolo.
Altri documenti sull'argomento
>> Testo integrale del Decreto legislativo

 

 
 
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