Certificazione Energetica di un Edificio

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Cos’è la certificazione energetica

La certificazione energetica è uno strumento di valutazione che attesta, in scala da A4 a G, la classe energetica di un edificio in modo da definirne i consumi energetici, proprio come avviene nell’etichetta energetica degli elettrodomestici.

Si tratta di un documento redatto da un tecnico abilitato, chiamato gergalmente certificatore energetico, che tiene conto della caratteristiche architettoniche dell’edificio, dei prospetti, della zona climatica, dell’affaccio delle singole facciate, del tipo di riscaldamento e di tutto ciò che può influire sui consumi energetici.

La certificazione energetica fa parte delle misure volte alla tutela dell’ambiente, in quanto stimola a ridurre l’emissione di CO2 degli impianti.

Obiettivi della certificazione energetica

  • Migliorare la trasparenza del mercato immobiliare fornendo agli acquirenti ed ai locatari di immobili un’informazione oggettiva e trasparente delle caratteristiche e delle spese energetiche dell’immobile.
  • Informare e rendere coscienti i proprietari degli immobili del costo energetico legato alla conduzione del proprio “sistema edilizio” in modo da incoraggiare interventi migliorativi dell’efficienza energetica della propria abitazione.
  • La certificazione consente agli interessati di pretendere dal fornitore o venditore dell’immobile, informazioni affidabili riguardo ai costi di conduzione.
  • L’acquirente deve poter valutare se gli conviene spendere di più per un immobile, ma avere vantaggi dal punto di vista della gestione e manutenzione.
  • Anche produttori e progettisti possono confrontarsi in tema di qualità edilizia offerta.
  • I proprietari che apportano miglioramenti energetici importanti, ma poco visibili (come ad esempio isolamenti di muri o tetti), possono veder riconosciuti i loro investimenti con un aumento del valore dello stesso immobile

APE certificazione energetica

L’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) è il documento che descrive tutte le caratteristiche energetiche del nostro edificio. La disciplina dell’APE è stata introdotta dal D.L. 63/2013 il 6 giugno 2013 sostituisce il precedente Attestato di Certificazione Energetica (A.C.E.). A redigere un APE è il certificatore energetico, un esperto (che quasi sempre è un architetto, ingegnere o geometra), che elabora i calcoli effettuati da appositi software specifici e compila il documento, rilasciando al proprietario una targa energetica con la sintesi delle caratteristiche energetiche dell’immobile.

Nella maggior parte dei casi, l’APE ha una durata pari a 10 anni

Quanto costa una certificazione energetica ape

I costi per redigere un APE variano in media tra i €150 ed i €250 a seconda della città e delle caratteristiche dell’immobile. La Regione inoltre chiede €15 di tributi per ogni APE registrato al SACE (Sistema Accreditamento Certificazione Energetica).

Non confondere APE con AQE

L’APE spesso viene confuso con l’AQE (Attestato di Qualificazione Energetica), la cui disciplina è stata introdotta dal D.Lgs. 311/2006 e confermata dal D.L. 63/2013. L’Attestato di Qualificazione Energetica svolge il ruolo di strumento di controllo “ex post” in fase di costruzione o ristrutturazione degli edifici. Questo strumento dovrà garantire il rispetto delle prescrizioni riguardanti il miglioramento delle prestazioni energetiche.

La dichiarazione di fine lavori è inefficace se non è accompagnata dall’ AQE firmato dal direttore dei lavori; pertanto è sempre obbligatorio redigerlo quando i lavori (di costruzione, ristrutturazione e qualsiasi altro tipo) riguardano gli impianti.
L’AQE va consegnato al comune e non alla Regione come l’APE.

Quando redigere una certificazione energetica?

Riguardo l’aspetto burocratico, bisogna tener conto dei vari casi prima di redigere la certificazione energetica di un immobile. Sebbene tale documento sia quasi sempre obbligatorio, esistono anche alcuni edifici che non lo richiedono.

Casi di APE obbligatoria

L’APE, per legge, è sempre obbligatorio nei seguenti casi:

  • Trasferimenti di immobili a titolo oneroso (compravendita) o a titolo gratuito (donazione)
  • Affitto di edifici o singole unità immobiliari
  • Annunci di vendita o affitto di unità immobiliari (per determinare l’indice di prestazione energetica)
  • Al termine di nuove costruzioni
  • Ristrutturazione importante quando i lavori insistono su oltre il 25% della superficie dell’involucro (pareti e tetti) dell’intero edificio.
  • Edifici pubblici ed aperti al pubblico.
  • Per tutti i contratti nuovi o rinnovati riguardanti la gestione degli impianti termici o di climatizzazione di edifici pubblici.

L’attestato dovrebbe risultare costantemente aggiornato, anche ogni qualvolta ci fossero interventi di riqualificazione che potrebbero condizionare i consumi energetici, come ad esempio la sostituzione degli infissi o della caldaia.
L’APE non è necessario nei casi in cui l’immobile sia stato dotato di ACE (attestato di certificazione energetica) rilasciato prima del 06/06/2013. Mentre l’AQE non sostituisce in nessun caso l’APE.

L’ APE va conservato con il libretto della caldaia e ed eventualmente consegnato al nuovo proprietario o al locatario.

Casi di APE non richiesta

I casi in cui non bisogna dotare l’immobile di un APE sono espressi nell’art.3 comma 3 del D. Lgs 192/2005 e richiamati anche dall’appendice A del Decreto Interministeriale 26/06/2015. Riguardano:

  • i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali, quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
  • edifici agricoli e rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione
  • i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati, escluse le porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica.
  • gli immobili ricadenti nell’ambito della disciplina della parte seconda e dell’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio
  • gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di immobili (classificati sulla base della destinazione d’uso nell’art. 3 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412), il cui utilizzo standard non prevede l’installazione e l’impiego di sistemi tecnici di climatizzazione, come box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi.
  • gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose
  • i ruderi, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile
  • i fabbricati in costruzione “al rustico” o nello stato di “scheletro strutturale” purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile

Normativa sulla certificazione energetica

Gli stati membri dell’UE si sono impegnati al conseguimento dell’obiettivo 20-20-20, cioè ridurre del 20% il consumo di energia primaria entro il 2020. Per ottenere questo, bisogna attuare misure efficaci per lottare contro il cambiamento climatico, migliorare la sicurezza energetica e ridurre i costi energetici.
Ovviamente quella della certificazione energetica rientra tra le strategie che mirano al raggiungimento di tale risultato, per questo motivo sono state introdotte delle direttive europee e ogni Paese, tra cui l’Italia, ha stabilito le proprie normative al riguardo.

Normativa europea di riferimento

  • Direttiva 91-2002 CE Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul miglioramento del rendimento energetico degli edifici nella Comunità Europea
  • Direttiva 31-2010 CE (EPBD Energy Performance Building Directive): Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 riguardante sempre le prestazioni energetiche. Riprende e sostituisce la direttiva 2002/91/CE. Entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione siano edifici a energia “quasi” zero. Entro il 31 dicembre 2018 tutti gli edifici di nuova costruzione occupati da enti pubblici e di proprietà di questi ultimi siano edifici a energia “quasi” zero

Normativa italiana di riferimento

  • D.Lgs 192 del 19/08/2005 Legge fondamentale sulla Certificazione Energetica
  • DM 26/06/2009 Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici – recepisce il D.Lgs 192/2005, conclude il periodo transitorio e delinea le linee guida per la certificazione energetica degli edifici
  • Legge 10/91 Norme in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia – Prima legge italiana che si occupa di risparmio energetico e tenta di razionalizzare il problema dei consumi e delle fonti rinnovabili di energia.

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